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Il London Agreement e il brevetto comunitario

La tutela brevettuale in Europa e la mancata ratifica da parte dell’Italia del London Agreement. Una decisione controversa che ha suscitato non poche polemiche. Quali sono le conseguenze per l'industria italiana?

di Cristiano Alliney
 

Come noto, l’Italia ha deciso di non aderire, per il momento, al London Agreement, il Trattato Internazionale istitutivo del Brevetto Comunitario. Le ragioni di tale scelta non sono di facile individuazione; in particolare non è semplice comprendere se la mancata ratifica del Trattato sia da addebitarsi ai cronici ritardi del nostro paese nell’armonizzazione del proprio diritto a quello comunitario, o a una vera e propria strategia. Non sono mancate infatti diverse voci critiche, da parte delle più eminenti società di consulenza italiane nei confronti dell’attuale testo e della struttura stessa del trattato e dello stesso Brevetto Comunitario. Sembra quindi che la scelta sia stata quella di rimanere “alla finestra”, decidendo di subordinare una futura adesione all’esito che il nuovo strumento giuridico avrà nella Comunità.
Tale decisione, apparentemente prudente, allontana tuttavia le aziende e i tribunali italiani da un sistema di regole comuni e condivise.

Nell’Unione Europea, infatti, la tutela brevettuale è stata a lungo garantita da due tipi di sistemi brevettuali, nessuno dei quali fondato su uno strumento giuridico valido per l’intera Comunità Europea : i sistemi brevettuali nazionali ed il sistema brevettuale europeo della Convenzione sul Brevetto Europeo.
L’idea di un Brevetto Comunitario (esattamente come quella del Marchio Comunitario) risale agli anni '60 , periodo nel quale si era cominciata a considerare la possibilità di costituire un sistema brevettuale unitario per l’intera nascente Comunità Europea , anche se presto apparve evidente che questo obiettivo velleitario nel breve e medio termine .
Il primo tentativo concreto di dare vita un Brevetto Comunitario compiuto dagli Stati Membri della Comunità Europea ha portato nel 1975 alla firma della Convenzione di Lussemburgo sul Brevetto Comunitario, Convenzione modificata poi da un accordo concluso a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 in tema di Brevetti Comunitari, il quale comportava tra l’altro un protocollo sulla composizione delle controversie riguardanti contraffazioni e validità dei brevetti comunitari che è stato poi recepito dal London Agreement del 2000 .

Guardando all’istituto dal di fuori, si sottolinea che il Brevetto Comunitario nell’intenzione degli stati UE deve presentare un carattere unitario ed autonomo e scaturire da un corpus comunitario di diritto brevettuale. Si vuole inoltre che esso, come recita il commento della Commissione Europea, “abbia un prezzo accessibile, un regime linguistico semplificato e che coesista con gli attuali sistemi brevettuali”.
“Carattere unitario” sta a significare che il Brevetto Comunitario produrrà gli stessi effetti sul territorio dell’intera Comunità, e potrà essere concesso, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi unicamente per la totalità di tale territorio.

In sostanza il Brevetto Comunitario non sarà più un fascio di brevetti nazionali, come oggi è il Brevetto Europeo, che, una volta concesso soggiace alle leggi dei singoli paesi nei quali viene esteso, ma un brevetto valido secondo lo stesso regolamento in maniera unitaria negli Stati che hanno ratificato l’Accordo - al giorno d’oggi: Croazia. Danimarca, Lettonia, Olanda, Francia, Liechtenstein, Slovenia, Germania, Lussemburgo, Svizzera, Islanda, Principato di Monaco, Regno Unito.
Il Brevetto Comunitario in questa ottica dovrà ovviamente possedere un “carattere autonomo”, cioè essere disciplinato unicamente dalle disposizioni del proprio regolamento e dai principi generali del Diritto Comunitario. Il sistema del brevetto comunitario coesisterà comunque con gli attuali sistemi brevettuali nazionali e con i brevetti europei. Gli inventori conserveranno la facoltà di scegliere il sistema brevettuale che ritengano più conveniente. È anche previsto che prima della concessione una domanda di brevetto europeo che designi tutti gli Stati membri della Comunità possa venir trasformata in qualsiasi momento in una domanda di brevetto comunitario che designi tutto il territorio della Comunità in quanto tale.

Tornando alla scelta italiana commentata all’inizio, tralasciando i confronti con le scelte degli altri paesi, per giudicare positivamente o negativamente il sistema del Brevetto Comunitario occorre capire se in effetti esso porterà i benefici sperati alle industrie europee.
Premesso che il costo della procedura di protezione brevettuale non è il parametro più importante per misurare la capacità e il tasso di innovazione delle imprese (il costo inferiore del brevetto non potrà supplire alla mancanza di investimenti in ricerca che, soprattutto in Italia, è causa del basso tasso di innovazione), una riduzione sostanziale delle spese di registrazione potrà sicuramente favorire le imprese - soprattutto le PMI - consentendo loro, per esempio, di destinare i fondi risparmiati per le procedure di registrazione alla tutela giudiziale dei brevetti.

Benché i titolari italiani di Brevetti Europei possano beneficiare comunque dei vantaggi economici del nuovo regime nel momento della convalida dei propri brevetti europei negli Stati che vi hanno aderito, la mancata ratifica da parte dell’Italia del London Agreement sembra comunque doversi giudicare negativamente: l’esigenza per le imprese di confrontarsi in un mercato comune e sulla base di un’unica normativa europea è sempre stata forte (basti pensare all’enorme successo dell’altro grande istituto di diritto industriale comunitario, il marchio, che ha quasi soppiantato le domande nazionali) ed in costante aumento.
A tale fine la principali associazioni imprenditoriali del paese hanno chiesto al Governo italiano che venga riconsiderata la posizione dell’Italia anche alla luce del recente pronunciamento da parte del Governo stesso a favore di una lingua unica - l’inglese - per il sistema centralizzato di contenzioso brevettuale.

25-Mag-2008

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