Segnala
a un amico
| Condividi su
|
Commenti
Per i temporary shop una garanzia di autenticità
Assotemporary stila un decalogo per i propri soci e predispone un'apposita vetrofania, per garantire un'esperienza d'acquisto sicura
Ancora un passo avanti in Italia nella categoria dei temporary shop e, ancora una volta, su iniziativa di Assotemporary, associazione nata nel maggio 2008 su iniziativa di Assomoda Lombardia, e punto di riferimento di queste innovative formule commerciali sempre più diffuse in Italia.
Assotemporary ha predisposto un sistema di “garanzia di autenticità” per i propri soci, che consiste nella definizione di alcune norme riassunte in un Pentalogo e di una vetrofonia da apporre nelle proprie location. Quest'iniziativa vuole porsi a garanzia che il temporary store in oggetto è in grado di offrire alle aziende vere e proprie esperienze di temporary.
“Nella generale, ancorché giustificabile, confusione che ancora regna nella definizione del fenomeno “temporary shop” - spiega Massimo Costa, responsabile Assotemporary e Segretario generale Assomoda Italia - uno dei più frequenti errori consiste nel confondere le esperienze di temporary shop con quelle forme di vendita eccezionali che vengono abitualmente definite outlet, dove lo stesso nome “outlet” contrassegna il luogo della vendita. Solitamente gli outlet sorgono nelle vicinanze di grandi arterie stradali, in punti nevralgici caratterizzati da notevoli volumi di traffico automobilistico. Possono peraltro anche insediarsi nelle città e, quando sono temporanei, dovrebbero opportunamente chiamarsi “Temporary Outlet”. Dunque, il marchio di qualità tende a identificare le location dove, almeno di norma, si svolgono attività di temporary shop, nelle quali la comunicazione aziendale e il marketing occupano almeno lo stesso rilievo delle iniziative di vendita, con tutto ciò che ne consegue in termini di allestimento del negozio, eventi ed iniziative.”
Ecco le norme del decalogo, anzi, il pentalogo, del temporary shop:
Per l'attività di vendita il temporary retailer si impegna ad osservare le norme statuali, regionali e comunali che disciplinano gli orari degli esercizi commericiali;
Nello svolgimento dell'attività di vendita il temporary retailer si attiene scrupolosamente alla normativa concernente le vendite straordinarie, nelle diverse fattispecie di “vendite promozionali” e “liquidazione”;
Per quanto concerne l'attività relativa ai saldi di fine stagione, i temporary retailer ne osservano i limiti temporali e le prescrizioni inerenti la corretta effettuazione delle operazioni connesse;
Riguardo alle attività svolte direttamente dalle aziende clienti, il temporary retailer esercita gli opportuni controlli, intervenendo, se necessario, per evitare azioni ed iniziative non corrette e/o inopportune;
Le attività svolte nell'ambito dei temporary shop si armonizzano con le altre attività commerciali, senza creare disagio o situazioni di concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori commerciali. Concorrono inoltre, in una logica di retailtainnment, a vitalizzare l'attività delle vie cittadine e dei luoghi in cui sono attivi.
15.3.2010
Elisa
Scarcella
Contenuti concessi sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 3.0 Unported
Sostieni Eccellere con una donazione
Commenti
|